Received: March 31, 2025; Accepted: January 26, 2026; Published: May 12, 2026
Landscaping Oral Archives
Conoscere per conservare: l’attività del Tavolo permanente per le fonti orali nel contesto delle politiche di tutela degli archivi orali in Italia1
Ministero della Cultura - Direzione generale Archivi, Italia
silvia.filippin@cultura.gov.it
Abstract. This paper examines how the theoretical framework and practical guidelines outlined in the Vademecum for Oral Sources – addressing both the material preservation and the logical integrity of oral archives – contribute to ensuring the future possibility of critical verification and reuse of these sources. Beginning with an analysis of the challenges that have led to the exclusion of oral archives from projects funded under the National Plan for Digitalisation of Cultural Heritage of the Ministry of Culture, the paper offers reflections on the urgency of implementing more effective and aware policies for the protection of oral sources in Italy. It also underscores the need to revise current digital preservation strategies in the country and the potential role of the Permanent Table for Oral Sources in this context.
Keywords: archival theory, reuse of sources, digital preservation, protection policies, oral sources.
1. Ieri, oggi, domani: la tutela degli archivi orali in Italia tra passato e futuro
L’archivistica italiana inizia a interessarsi alle fonti orali nel corso degli anni Sessanta del Novecento, quando l’attenzione della disciplina, tradizionalmente concentrata sui documenti delle pubbliche amministrazioni, si rivolge anche ad altre tipologie di archivi e alle ‘nuove fonti’ che vi erano conservate, quali i documenti fotografici, sonori e audiovisivi; nel corso del successivo decennio, queste forme di documentazione cominciano a essere prodotte e conservate in grande quantità, soprattutto per scopi di auto-documentazione, negli archivi d’impresa e di persona (Stamuli 2019, 97). Anche le registrazioni frutto delle prime indagini di storia orale, che in Italia sono condotte prevalentemente da ricercatori indipendenti, si sedimentano per lo più in archivi privati, restando fuori dalle Università o dagli istituti di conservazione pubblici (Bonomo 2013, 109). All’incirca nello stesso periodo, gli organi giudiziari dello Stato iniziano a documentare la loro attività mediante registrazioni sonore. Risale infatti al 1965 la prima legge italiana che consente di introdurre l’uso dei registratori nel processo penale2, ma fino a tempi recenti il codice di procedura penale prevedeva comunque l’obbligatorietà della trascrizione; solo la cosiddetta ‘Riforma Cartabia’ (D.lgs. 150/2022) ha ribaltato il paradigma della prevalenza del verbale cartaceo sulle video e fono registrazioni, stabilendo che queste ultime costituiscono – unitamente al verbale – le ordinarie forme di documentazione degli atti e disciplinando i casi nei quali la trascrizione può pertanto essere omessa3.
In Italia la fiducia nella capacità probatoria dei documenti sonori e audiovisivi ha dunque stentato ad affermarsi e lo stesso può dirsi per il riconoscimento del valore archivistico – o più generalmente culturale – delle registrazioni non destinate alla diffusione, riconoscimento tuttavia imprescindibile per poter sottoporre a tutela beni di natura privata che, come visto, rappresentano la gran parte delle fonti orali prodotte e conservate in Italia. Nel nostro Paese le prime leggi specificamente emanate in tema di raccolta e conservazione di documenti sonori e audiovisivi datano tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento, ma queste norme avevano un preminente scopo di controllo e censura e interessavano pertanto solo i prodotti dell’editoria e le opere cinematografiche4; bisogna perciò attendere il 1999 perché il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali includa singoli documenti sonori e audiovisivi prodotti da più di 25 anni tra le «categorie speciali di beni culturali», estendendo anche ad essi alcune forme di tutela5 (Cortini 2002). Prima di allora, le fonti orali avrebbero potuto trovare protezione nelle disposizioni che prevedevano la ‘vigilanza’ dello Stato sugli archivi privati, introdotte nel 1939 e compiutamente delineate nel 19636, ma ciò è accaduto solo con un certo ritardo, in quanto la consapevolezza che questi documenti – in determinati contesti di produzione, uso e conservazione – potessero assumere natura archivistica, ha impiegato diverso tempo a farsi strada: basti pensare che il primo riconoscimento ufficiale dei materiali audiovisivi come documenti archivistici può farsi risalire al VII Congresso internazionale degli archivi tenutosi a Mosca nel 1972, i cui atti ebbero scarsa risonanza nella letteratura di settore (Mulè 2003, 116).
Negli anni a seguire, pur permanendo alcune incertezze riguardo alla possibile pertinenza di taluni materiali audiovisivi all’ambito degli archivi o delle biblioteche, le fonti orali entrano a pieno titolo tra gli oggetti di interesse dell’archivistica e sul finire degli anni Ottanta numerose iniziative internazionali, quali l’XI Congresso internazionale degli archivi dedicato alle ‘nuove fonti’ (Parigi, 1988), suggellano questo importante passaggio; in Italia l’Amministrazione archivistica cura la pubblicazione di diversi volumi che trattano di fonti orali, fra i quali un numero monografico della Rassegna degli archivi di Stato ad esse interamente dedicato (Mulè 2003, 113–8).
In questo nuovo clima, all’inizio degli anni Novanta l’Ufficio centrale per i beni archivistici (oggi Direzione generale Archivi) promuove e coordina la realizzazione del primo censimento degli istituti di conservazione delle fonti orali in Italia, allo scopo di rispondere a due esigenze già allora fortemente avvertite: «fornire ai ricercatori un primo strumento di ricerca» e «fornire un contributo in tema di metodologia della conservazione» (Carucci 1993, 13). I risultati di quella prima indagine, pubblicati nel 1993 all’interno della collana Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato (Barrera, Martini, e Mulè 1993), restituivano l’immagine di un patrimonio di eccezionale ricchezza, capillarmente diffuso sul territorio nazionale ma al contempo estremamente composito e, per molti aspetti, problematico: accanto ad alcune grandi realtà, fortemente specializzate, emergeva infatti la presenza di soggetti conservatori tra loro molto diversificati per tipologia, natura giuridica, finalità e struttura organizzativa, i cui principali tratti comuni potevano rinvenirsi nelle dimensioni – per solito medio-piccole – degli istituti, e nella dichiarata insufficienza delle risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) destinate a garantire, nel medio-lungo periodo, adeguate condizioni di conservazione e fruizione del patrimonio documentale.
All’esito del censimento non hanno fatto seguito tempestive azioni di tutela, tant’è che, ancora nel 2001, risultano dichiarati di interesse storico solo due archivi sonori (Mulè 2003, 118), ma negli anni a seguire, anche grazie all’impulso dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, non mancano importanti occasioni di dibattito e formazione sulle fonti orali7. Tra le iniziative di maggior rilievo intraprese dalla Direzione generale Archivi in quegli anni, merita di essere ricordata la collaborazione avviata nel 2002 con l’USC Shoah Foundation Institute, grazie alla quale l’Archivio centrale dello Stato ha acquisito e reso consultabili le interviste realizzate dall’istituto in lingua italiana8 e, nel 2013, la creazione del portale Ti racconto la storia, una digital library che raccoglie sia preesistenti collezioni analogiche, digitalizzate con finanziamenti della Direzione generale Archivi, sia collezioni digitali appositamente realizzate per questo contenitore.
Nel solco di queste esperienze, che hanno segnato importanti momenti di collaborazione tra archivisti e ricercatori, nel 2019 prende le mosse il Gruppo di lavoro sulle linee guida per le fonti orali (poi Tavolo permanente per le fonti orali) cui si deve l’elaborazione del Vademecum per il trattamento delle fonti orali. Il progetto – promosso e coordinato da Silvia Calamai (Associazione Italiana di Scienze della Voce), Alessandro Casellato (Associazione Italiana di Storia Orale) e Maria Francesca Stamuli (Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana) – ha visto l’adesione di un numeroso e composito gruppo di partecipanti, afferenti non solo alle sopra citate associazioni professionali ma anche a diverse università e centri di ricerca, istituti di conservazione (Istituto nazionale Ferruccio Parri e altri istituti aderenti alla Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea), nonché istituti centrali e uffici del Ministero della cultura9. L’apporto di ciascuna di queste componenti è stato fondamentale: come in più occasioni si è avuto modo di sottolineare, il Vademecum è infatti un’opera corale e interdisciplinare che «ha richiesto una riflessione epistemologica e terminologica trasversale a discipline e ambiti professionali differenti» (Tavolo permanente per le fonti orali 2023, 23). La Direzione generale Archivi ha sostenuto questa esperienza originale sia assicurando la partecipazione di funzionari archivisti al gruppo di lavoro sia curando la pubblicazione cartacea del Vademecum, peraltro all’interno della stessa collana che, esattamente trent’anni prima, aveva ospitato i risultati del censimento degli istituti di conservazione.
Non meno importante è stato il formale riconoscimento delle esigenze formative degli archivisti negli ambiti di trattamento di questo tipo di documenti, che ha portato all’attivazione di uno specifico insegnamento sul Trattamento delle fonti fotografiche, orali e audiovisive nelle Scuole di archivistica e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, per la prima volta riformate nel 202110 dopo oltre un secolo di storia (Manzi e Stamuli 2025).
Negli ultimi anni, i convegni e le giornate di studi annualmente organizzati dal Tavolo permanente per le fonti orali11, sempre con la partecipazione di istituzioni del Ministero della cultura, associazioni professionali, università e altri centri e istituti di ricerca e conservazione, rappresentano un ulteriore momento di incontro e confronto su temi di comune interesse, in primis quello della conservazione e digitalizzazione delle fonti orali. Il Convegno tenutosi nel 202212, che ha dedicato la prima sessione proprio alla conservazione digitale, è stato l’occasione per tracciare un bilancio delle più recenti politiche di tutela per le fonti orali in Italia. Dalla relazione presentata dalla Direzione generale Archivi (Mingarelli 2022) è emerso un quadro ancora in forte chiaroscuro ma al contempo utile a individuare le azioni da intraprendere: ad oggi, i principali archivi di fonti orali prodotti e conservati nel nostro Paese risultano, infatti, soggetti a tutela, ma le condizioni di conservazione e fruizione del patrimonio ancora risentono negativamente della mancanza di specifici programmi di digitalizzazione conservativa e di un aggiornato censimento nazionale delle fonti sonore e audiovisive, necessario presupposto per la programmazione su larga scala delle più urgenti azioni di tutela. Questo, peraltro, in un momento di forti investimenti nella transizione digitale degli archivi, anche grazie ai corposi finanziamenti assegnati al Ministero della cultura dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e di intensa discussione su questi temi13. Al riguardo, si deve segnalare che sul finire del 2021 alcuni istituti centrali del Ministero della cultura avevano iniziato a lavorare a una ricognizione unitaria delle fonti orali del Paese, mediante l’istituzione presso l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di un Comitato tecnico-scientifico per la realizzazione di un censimento degli archivi sonori su scala nazionale, ma questo progetto, completato in Puglia e Basilicata, ha poi subito una battuta d’arresto14.
È dunque a fronte di questo contesto che, dopo la pubblicazione del Vademecum, il gruppo di lavoro sulle fonti orali ha deciso di non disperdere quella preziosa e originale esperienza collettiva e di organizzarsi più stabilmente come Tavolo permanente15, per assicurare il futuro aggiornamento del Vademecum e, soprattutto, per mantenere attivo uno spazio di confronto multidisciplinare sulle fonti orali. Il lavoro svolto in questi anni ha portato all’enunciazione di una nuova e più ampia definizione di fonte orale e ha contribuito in maniera determinante a porre al centro del dibattito i problemi della conservazione degli archivi orali. Si tratta di due temi solo apparentemente autonomi ma in realtà riconducibili alla medesima questione di fondo, recentemente molto dibattuta, ovvero alle future possibilità di accessibilità e riuso delle fonti orali.
2. Una nuova definizione di fonte orale
Il Convegno sulle fonti orali tenuto a Modena nel dicembre 2024 – nel quale ho presentato le riflessioni che ripropongo in queste pagine – verteva appunto su questi argomenti e aveva un sottotitolo che ho trovato estremamente suggestivo: archivi e riuso. Per un archivista, infatti, questi due termini sono così profondamente connessi da suonare quasi come una parola sola perché, a ben vedere, il riuso dell’informazione è la stessa ragion d’essere di ogni archivio, un oggetto complesso che assume una struttura – logica, prima ancora che materiale – esattamente funzionale a tale scopo. Per dirla con una efficace definizione di Stefano Vitali, l’archivio è una «tecnologia della memoria» (Giuva, Vitali, e Zanni Rosiello 2007, 106); ma se l’archivio è una tecnologia, si dovrà avere cura di conservarne non solo la materialità, ma anche la funzionalità, cioè la capacità informativa. Da qui la necessità di un approccio ‘archivistico’ al trattamento delle fonti orali, ossia di applicare quelle tecniche che, in ogni fase di vita dell’archivio, sono in grado di salvaguardare l’intellegibilità dei documenti, la possibilità di sottoporli a verifica critica e di poterli riutilizzare per altre ricerche ovvero, in ultima analisi, in grado di assicurare la tenuta nel tempo della qualità di ‘fonte’ delle risorse. Se così non fosse, consegneremmo al futuro solo dei ruderi, intendendo il termine nello stesso significato enunciato da Cesare Brandi nell’ambito della moderna teoria del restauro, e che sta ad indicare non tanto una realtà empirica, ma la qualità di un oggetto del passato che, nel presente, è solo il residuo materiale di sé stesso, avendo ormai irrimediabilmente perduto la possibilità di esprimere, nella sua unità, i suoi specifici valori (Brandi 1977, 30 e passim).
Non è dunque un caso che il Vademecum si apra con una teorizzazione e definizione archivistica di fonte orale che, proponendo un coerente modello epistemologico di riferimento, pone le basi per impostare, col necessario rigore scientifico, metodi e strumenti adeguati al trattamento di questa documentazione nei luoghi di conservazione.
La necessità di superare precedenti paradigmi appariva ormai evidente. Analizzando la nozione archivistica di fonte orale, Maria Francesca Stamuli ha messo in luce come l’incertezza metodologica della disciplina rispetto alle fonti orali abbia nel tempo «determinato una notevole fluidità terminologica. Forme come ‘documento sonoro’, ‘registrazioni’, ‘fonti sonore e audiovisive’ sono spesso utilizzate in archivistica come sinonimo di ‘fonte orale’ o, al massimo, come sue sottocategorizzazioni» (Stamuli 2019, 98). In ambito definitorio, infatti, per lungo tempo gli archivisti hanno teso a porre «un forte accento sulla tipologia del supporto a scapito di altri elementi essenziali, come il contesto di formazione e le unità informative», ma tale orientamento si è infine rivelato inefficace, in quanto ha portato ad accomunare le fonti orali «a una congerie di oggetti che, nella produzione culturale, sono affidati al medium audio-visivo» benché «non poss[a]no essere considerati come documenti d’archivio (se non in specifiche condizioni)», mentre «dalle fonti orali sono esclusi una serie di documenti che sono individuabili come ‘fonti orali’ ma che non sono mediati dalla tecnologia audiovisiva ma dalla scrittura: le trascrizioni» (Stamuli 2019, 99).
L’articolata definizione archivistica di fonte orale fornita nel 1993 da Paola Carucci (Carucci 1993, 16–17)16 ha avuto, tra gli altri, il merito di aver sottolineato la necessità di operare una distinzione concettuale tra l’ambito di pertinenza, archivistico o bibliografico, delle fonti orali e di dover conseguentemente diversificare i sistemi di descrizione (Carucci 1993, 17). Su questo tema l’autrice è tornata anche in anni successivi, sottolineando l’importanza di considerare, a tal fine, non tanto i caratteri estrinseci dei documenti ma il loro processo di formazione (Carucci 1998, 23). A tali indicazioni non hanno tuttavia fatto seguito significativi tentativi di ridefinire la nozione archivistica di fonte orale e, negli anni a seguire, continuano infatti a prevalere definizioni incentrate sulla particolare tipologia di supporto o sul medium dell’informazione, come quella fornita nel 2006 da Giovanni Contini (poi tra gli autori del Vademecum), secondo la quale le fonti orali «senza altre qualificazioni, sono tutte le possibili tracce su banda magnetica lasciate da tutte le possibili voci, registrate per le ragioni e nei contesti più vari» (Contini 2006, 795).
Avendo constatato i limiti di questo approccio, il Vademecum ha formalizzato una definizione basata sul processo di formazione delle fonti orali e sulla loro dimensione relazionale con gli altri documenti di contesto.
Il primo enunciato di tale definizione afferma che «le fonti orali sono prodotte registrando con vari dispositivi audio e audiovisivi eventi comunicativi che avvengono mediante l’uso di una varietà linguistica (lingua, dialetto), sia essa parlata o segnata»17. Le maggiori novità di questa formulazione risiedono nell’espressa inclusione della lingua dei segni e nella proposizione di un inedito criterio di individuazione della fonte orale: si noterà infatti che il focus della definizione non è più sul supporto o sul medium della registrazione (elementi considerati in funzione meramente strumentale) ma sull’evento comunicativo.
Gli eventi comunicativi sono poi distinti in due tipologie: «eventi prodotti intenzionalmente a scopo di ricerca e che prevedono la registrazione come elemento essenziale dell’evento stesso» (è il tipico caso delle interviste di storia orale o di altre registrazioni ‘sul campo’) ed «eventi per la cui esistenza la registrazione costituisce elemento accessorio, ossia eventi che accadono anche in assenza della registrazione, che viene compiuta allo scopo di salvaguardarne la memoria in sostituzione di appunti manoscritti» (ad esempio, consigli comunali, procedimenti giudiziari, manifestazioni ecc.).
Entrambe le categorie di eventi comunicativi si realizzano all’interno di processi e contesti di produzione generativi di un vincolo archivistico tra le fonti, pertanto si può giungere a determinare la natura archivistica dei documenti formati o raccolti in occasione di questi eventi, a prescindere dalla tipologia del loro supporto.
Si riconosce, infatti, che in tali circostanze le registrazioni sonore o audiovisive sono «in relazione organica con gli altri documenti di contesto», ovvero con i documenti prodotti o raccolti prima, durante o dopo la registrazione, che «contengono le informazioni necessarie a comprendere gli eventi comunicativi, i protagonisti di tali eventi e le reciproche relazioni»; tale relazione dovrà pertanto essere salvaguardata in ogni fase di trattamento delle fonti orali (produzione, descrizione, conservazione, fruizione), in quanto la registrazione «decontestualizzata e priva di elementi di corredo conserva il suo valore di fonte ma perde capacità informativa».
Superato il tradizionale modello concettuale per il quale la fonte orale coincide con il supporto sonoro o audiovisivo, la definizione chiarisce, infine, che «ciascuna fonte orale può essere costituita da uno o più documenti, anche di tipologie e su supporti diversi, inerenti a un determinato evento comunicativo allo scopo di dotarlo di efficace rappresentazione»; in altri termini, la fonte orale è una inscindibile unità informativa che, dal punto di vista archivistico, può coincidere sia con una unità documentaria (quale una singola intervista o la ripresa di un evento, anche registrata su più supporti), sia con una unità archivistica (l’unità minima indivisibile di un fondo archivistico, che può aggregare più documenti fisicamente contigui e/o logicamente collegati, come, nel nostro caso, accanto alla registrazione, documenti preparatori e successivi).
Da ultimo, si evidenzia come una analisi del contesto di produzione, che tenga conto dell’intenzionalità dell’evento comunicativo e della necessarietà della registrazione, permetta anche di precisare la tipologia archivistica di diversi corpora documentari di fonti orali e di delimitarne più precisamente i confini: nel caso delle registrazioni «come elemento essenziale di un evento comunicativo», infatti, si produrranno degli archivi ‘di ricerca’ o ‘di progetto’, cioè archivi orali propriamente detti. Anche le registrazioni «come elemento accessorio di un evento comunicativo» possono tuttavia rientrare a pieno titolo tra le fonti orali, pur non essendo specificamente realizzate a scopo di ricerca. Questi documenti possono essere rintracciati all’interno di fondi documentari, collezioni o raccolte prodotti per altre finalità, dove «la conservazione nel tempo di tali fonti non sempre è scontata». In questa seconda tipologia di fonti possono rientrare anche «le registrazioni di eventi teatrali e musicali che non rappresentano l’esecuzione di un testo ma che si realizzano in modo spontaneo e sempre diverso» e, al limite, anche registrazioni di eventi canori che «permettono di conservare possibili modifiche nell’esecuzione di alcuni brani vocali e le reazioni del pubblico, che le versioni edite non sempre conservano».
Come noto, nella bozza del Vademecum rilasciata nel 2020 era contenuta una definizione alquanto diversa, che nella fase di revisione pubblica del documento ha ricevuto numerose osservazioni critiche, in particolare riguardo al suo grado di ampiezza e precisione. Anche grazie a queste critiche, è stato infine raggiunto un risultato profondamente innovativo, sia nel merito che nel metodo: nel metodo, perché pur rivendicando un suo preciso posizionamento disciplinare, la definizione è il frutto di un confronto – reale e spesso serrato – tra i diversi punti di vista espressi nei principali ambiti di produzione e uso di fonti orali; nel merito, perché l’enunciato integra in sé termini e concetti di altre discipline, quali ad esempio le nozioni di «evento comunicativo» e di «intenzionalità» dell’evento, consentendo per questa via di superare le aporie presentate da precedenti approcci teorici.
È inoltre importante sottolineare che la definizione ‘archivistica’ fornita nel Vademecum non ha mai aspirato a sostituirsi a quelle proprie di altre discipline: al contrario, è l’archivistica che, per potersi credibilmente proporre come tecnica in grado di trattare anche gli archivi orali, ha declinato i suoi assunti teorici su alcuni elementi particolarmente significativi delle discipline nel cui ambito le fonti orali si formano. Peraltro, in un momento in cui la transizione digitale pone nuovamente gli archivisti nella necessità di confrontarsi con oggetti e aggregazioni documentali atipici rispetto ai tradizionali modelli, penso che il metodo con cui il Tavolo permanente ha condotto questa riflessione possa oggi considerarsi un interessante precedente a cui guardare. L’attuale proliferazione di oggetti digitali propone inoltre una serie di questioni sulle quali chi si occupa di fonti orali può già vantare una certa esperienza: questi archivi, infatti, sono stati tra i primi a porre i problemi della soggettività del contesto e della non convenzionalità dei supporti e del medium dell’informazione; ed è sempre in questo ambito che ritroviamo le prime soluzioni descrittive ‘integrate’, cioè in grado di restituire in uno stesso strumento sia una rappresentazione ‘archivistica’ del contesto documentario sia una descrizione del contenuto dei documenti, ossia chiavi di accesso semantico alle risorse18. Tra i meriti del Vademecum si può allora annoverare anche quello di aver raccolto e sistematizzato quel ricco patrimonio di riflessioni ed esperienze, maturato nell’ambito del vivace e originale dibattito sulle fonti orali, che attendeva ancora di trovare una formale e organica sintesi.
Tornando al tema del riuso, si può pertanto affermare che archivisti e ricercatori hanno oggi a disposizione tutti gli strumenti tecnico-metodologici necessari a produrre e conservare archivi di fonti orali e a tramandare testimonianze che abbiano le stesse qualità e possibilità di uso e riuso di qualsiasi altro documento. Purché vengano conservate.
3. Prospettive di conservazione digitale per le fonti orali
Rispetto ai temi della conservazione e digitalizzazione degli archivi orali – al centro dell’attenzione del Tavolo permanente sin dalla sua nascita – le interlocuzioni con l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (IC-DPC o Digital Library) hanno rappresentato un’esperienza di primaria importanza e segnato un momento di rinnovata presa di coscienza rispetto alle specificità di queste fonti.
Come noto, la Digital Library sta conducendo un vasto programma di digitalizzazione di beni culturali finalizzato al popolamento di una Piattaforma per l’accesso integrato al patrimonio culturale digitale19 e, nell’ambito di queste attività, ha richiesto la collaborazione del Tavolo permanente per realizzare una campagna di acquisizione digitale di fonti orali di appartenenza pubblica. Parimenti, è ormai noto che questo progetto non è riuscito ad arrivare in porto a causa di alcune insormontabili criticità. La prima di esse riguarda la già ricordata mancanza di censimenti aggiornati e di adeguati strumenti descrittivi degli archivi orali, condizioni che hanno reso estremamente difficoltoso anche solo individuare la presenza delle risorse sul territorio.
Una seconda criticità concerne i criteri di selezione delle fonti stabiliti nel Piano nazionale di digitalizzazione (PND)20: per poter rientrare nel progetto, infatti, le risorse dovevano risultare immediatamente accessibili e riutilizzabili, cioè libere da restrizioni derivanti dal diritto d’autore o dalla tutela della riservatezza. Considerando la durata di eventuali diritti d’autore21 nonché i termini di quaranta o settant’anni posti dal Codice dei beni culturali per la libera consultabilità dei documenti contenenti dati sensibili o sensibilissimi22, la gran parte delle fonti orali individuate dalla ricognizione effettuata dal Tavolo non è risultata idonea ad una fruizione e un riuso completamente liberi.
Come espressamente dichiarato nel PND, a monte di quei criteri c’è l’intenzione di favorire la disseminazione delle risorse anche presso un’utenza non specialistica e di incentivarne il riuso non solo per scopi strettamente culturali ma, ad esempio, commerciali, per promuovere la crescita sia culturale che socio-economica del Paese. Come è evidente, il programma della Digital Library non si vuole connotare come un piano di digitalizzazione conservativa e la visione del PND risponde a istanze non del tutto coincidenti con quelle della ricerca scientifica, in special modo di quella condotta con o sulle fonti orali23. Ciò nonostante, l’infrastruttura digitale della Digital Library assicurerà la conservazione a lungo termine delle risorse che alimenteranno la Piattaforma integrata, pur non essendo questa, come detto, la sua principale missione. In assenza di programmi e infrastrutture pubbliche specificamente dedicati alla digitalizzazione conservativa, è pertanto inevitabile che l’impatto complessivo di questo progetto venga oggi valutato anche in relazione alla sua, pur secondaria, funzione conservativa rispetto agli oggetti della Piattaforma.
In passato ho già avuto modo di osservare che, col tempo, una corsa alla digitalizzazione delle fonti ‘pubblicabili’ potrebbe non solo penalizzare alcuni settori di ricerca, ma persino esercitare un’inedita influenza sui processi di costruzione della nostra memoria collettiva (Filippin 2022). Il patrimonio culturale digitale, infatti, come si legge nel PND, «può testimoniare e storicizzare l’evoluzione della società nell’era digitale, ridefinendo il valore culturale nello spazio virtuale», e può concorrere a «costruire il senso del presente e proiettare i nostri valori verso il futuro» (Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library 2023). Ma, se questi sono gli obbiettivi e le aspettative del piano di digitalizzazione, non si può non osservare che l’ecosistema digitale in via di costruzione, quanto più sarà aperto al ‘riuso’, tanto meno risulterà rappresentativo della produzione documentale più recente del nostro Paese e idoneo a costruire (e, aggiungo, a comprendere) ‘il senso del presente’, proprio in quanto privato di fonti di primaria importanza a tale scopo, quali appunto le fonti orali. La scelta di puntare sulla disseminazione delle risorse agisce poi una selezione che quanto più appare ‘oggettiva’ – perché predeterminata dalle norme sulla privacy e sul diritto d’autore – tanto più finisce per rivelarsi inconsapevole e impercettibile, rischiando oltretutto di imporre un modello di fruibilità delle fonti eccessivamente schiacciato sulla dimensione economica del riuso.
Per questo e molti altri motivi, è comprensibile che il tema della selezione delle fonti sia oggi al centro del dibattito sulla digitalizzazione degli archivi, insieme a una serie di riflessioni sulla natura delle riproduzioni digitali e sul loro rapporto con i rispettivi originali analogici (segnalo in particolare, Valacchi 2024b; Orsini 2024; Vitali e Taraborrelli 2024). Chiaramente, buona parte della discussione su questi temi si fonda sull’assunto dell’insostituibilità del documento originale con la sua copia digitale e, conseguentemente, sulla necessità di conservare il bene analogico riprodotto. Si tratta tuttavia di una prospettiva impraticabile per le fonti orali in quanto, come sappiamo, a causa del fisiologico deperimento dei supporti e dell’obsolescenza tecnologica, gli originali analogici non potranno essere conservati per sempre e, d’altro canto, già oggi non sono molti i soggetti in grado di assicurare anche il mantenimento di strumenti di riproduzione, ormai obsoleti, necessari per la fruizione di alcune tipologie di documenti.
Le future prospettive di conservazione a lungo termine delle fonti orali dipendono pertanto, in via esclusiva, dalla possibilità di effettuare digitalizzazioni sostitutive, mediante processi ‘certificati’ o comunque di qualità che possano assicurare la corrispondenza dei riversamenti agli originali. Se dunque per la generalità del patrimonio culturale la digitalizzazione è ancora, principalmente, un atto opzionale di riproduzione, generativo di una risorsa che quantomeno sotto il profilo giuridico mantiene lo status di copia e alla quale è richiesto di affiancarsi ma non di sostituirsi all’originale, per le fonti orali e, più in generale, per tutto il patrimonio sonoro e audiovisivo, la digitalizzazione si configura quale atto – assolutamente necessario – di trasformazione, generativo di un nuovo unicum, che potrà sostituirsi (o meglio, ‘succedere’) al suo ‘precedente’ analogico nella misura in cui sarà in grado di continuare a veicolarne lo specifico interesse culturale24.
La digitalizzazione del patrimonio analogico sonoro e audiovisivo, prima ancora che un’opportunità di valorizzazione, è dunque anzitutto un doveroso intervento di protezione e conservazione e, ad oggi, un’urgenza: ritardare ancora questa azione di tutela delle fonti orali analogiche significa infatti non solo renderle meno individuabili o accessibili rispetto alle risorse presenti sul web, ovvero esporle a quel processo che Federico Valacchi ha provocatoriamente definito di «scarto subliminale» (Valacchi 2024a), ma significa soprattutto accettare il rischio e, con il trascorrere del tempo, la sempre maggiore certezza della loro definitiva perdita.
Altrettanto necessarie e urgenti appaiono anche la digitalizzazione degli strumenti di descrizione già disponibili nonché la produzione di nuovi strumenti di mediazione, che non solo possono favorire l’accesso al patrimonio ma, ancor prima, ne permettono la conoscenza e la tutela e, in quanto forme di rappresentazione del reale, possono proporre agli utenti una «lettura che sia capace di comunicare quanta più parte del significato di tali materiali» (Michetti 2020, 38), contribuendo anche in tal modo a scongiurare il rischio che i beni possano progressivamente perdere capacità di esprimere valore culturale, trasformandosi in ruderi.
Ad ogni modo, non sarebbe del tutto corretto affermare tout court che in Italia manca una politica della conservazione (ovvero della tutela) digitale, mentre è senz’altro vero che le risorse per rendere effettiva la tutela risultano a tutt’oggi fortemente inadeguate rispetto alle necessità, soprattutto pensando al ricco patrimonio conservato da soggetti privati o da piccoli enti, diffuso in tutto il territorio e affidato alla cura delle Soprintendenze. Il livello tecnologico e i costi oggi richiesti per la conservazione digitale a lungo termine potrebbero suggerire l’opportunità di rivedere il nostro modello conservativo, tradizionalmente policentrico, e di ottimizzare i finanziamenti per la tutela di questi archivi concentrandoli verso un’unica infrastruttura, in grado di fornire un accesso integrato alle risorse. In alternativa, è essenziale che gli archivi privati dichiarati possano contare su fondi pubblici strutturali dedicati alla trasformazione e conservazione digitale del patrimonio analogico sonoro e audiovisivo, mentre oggi gli archivi orali devono faticosamente ‘contendere’ ad altri beni le limitate risorse stanziate per la tutela degli archivi.
In questo contesto, è fondamentale che i progetti presentati per ottenere i finanziamenti risultino competitivi e riescano a rappresentare adeguatamente l’urgenza degli interventi proposti. Per questa ragione, il Tavolo permanente per le fonti orali ha deciso di avviare due nuove iniziative, la prima delle quali riguarderà appunto la redazione di istruzioni operative per facilitare i richiedenti nella stesura di progetti di digitalizzazione. La seconda iniziativa è invece rivolta a sostenere la crescita dell’offerta formativa sulle fonti orali e consisterà nell’elaborazione di un Syllabus, multidisciplinare e condiviso, dove siano individuati i contenuti formativi minimi sul trattamento delle fonti orali negli istituti di conservazione. Molto altro resta e resterà ancora da fare e, a fronte della complessità delle sfide che si profilano all’orizzonte, il Tavolo permanente può anzitutto rappresentare una preziosa occasione per fare rete, per connettere persone, saperi ed esperienze e può offrire un vitale spazio di incontro multidisciplinare e inter-istituzionale su temi di comune interesse di cui, oggi più che mai, c’è un estremo bisogno.
Bibliografia
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1 Il presente contributo è una rielaborazione della relazione dal titolo Il lavoro del Tavolo permanente per le fonti orali: gli archivi e il loro riuso nel Vademecum per il trattamento delle fonti orali presentata al Convegno Fonti orali: archivi e riuso (Modena, 11 dicembre 2024).
2 Legge 6 dicembre 1965, n. 1369.
3 Si vedano gli artt. 134, 141-bis, 294, 351 e 362 c. p. p., come modificati dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
4 Regio D.L. 2223/1928 sulla Istituzione di una Discoteca di Stato in Roma «allo scopo di raccogliere e conservare per le future generazioni la viva voce dei cittadini italiani, che in tutti i campi abbiano illustrata la Patria e se ne siano resi benemeriti» (art. 1); Legge 130/1934, Estensione dell’attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese; Legge 467/1939, Riordinamento della Discoteca di Stato e istituzione di una particolare censura dei nuovi testi originali da incidere sui dischi; Legge 958/1949: istituzione, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, della Cineteca Nazionale con il compito di acquisire per deposito legale una copia dei film di produzione o co-produzione italiana; nel tempo l’obbligo viene esteso ad altre tipologie di produzioni, incluse le opere audiovisive digitali (Legge 220/2016).
5 Articolo 3 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. La norma è poi transitata nell’art. 11, comma 1, lettera f) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
6 Legge 22 dicembre 1939, n. 2006, Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno e Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.
7 Come, ad esempio, il corso di formazione tenuto nel novembre 2001, in collaborazione con l’Archivio centrale dello Stato, la Discoteca di Stato e il Circolo Gianni Bosio, i cui interventi sono ora pubblicati nel numero monografico della rivista Archivi per la storia dal titolo Le fonti orali come fonti per la storia del XX secolo. Raccolta, descrizione, conservazione e uso (Nardi, Pezzica, e Trani 2003); o, ancora, il seminario Fonti orali: esperienze di conservazione, integrazione, trattamento (Genova, 24–26 ottobre 2007), organizzato in collaborazione con la Fondazione Ansaldo.
8 Dal 2011 accessibili anche on line dal sito Ti racconto la storia: voci dalla shoah, alla pagina http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Home&lang=it.
9 Un resoconto del primo incontro è disponibile alla pagina https://www.ilmondodegliarchivi.org/verso-un-vademecum-per-le-fonti-orali/.
10 Decreto del Ministero della cultura del 4 ottobre 2021, n. 339, recante Regolamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato in attuazione dell’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
11 Disponibili alla pagina https://sites.google.com/view/tavolopermanenteperlefontioral/eventi?authuser=0.
12 Un anno di “Vademecum per il trattamento delle fonti orali”. Risultati, criticità, orizzonti di sviluppo (Roma, 27 ottobre 2022).
13 Nel 2024, molti appuntamenti sono stati interamente dedicati, o hanno riservato ampio spazio, a questi argomenti, come il Convegno, tenuto a Modena l’8 marzo, su Storia e rivoluzione digitale. Come cambiano le fonti e il lavoro degli storici (https://www.radioradicale.it/scheda/722724/storia-e-rivoluzione-digitale-come-cambiano-le-fonti-e-il-lavoro-degli-storici) o quello di Bologna del 6 giugno su Archivi del Novecento e transizione digitale. Scelte, pubblici, tecnologie, formazione (https://www.youtube.com/watch?v=Z2AJs8MJQoY) e, da ultimo, il XV Workshop sul documento elettronico tenuto a Torino il 26 novembre dal titolo Il futuro è passato? Perché, per chi e cosa digitalizziamo negli archivi (https://www.documento-elettronico.it/workshop-2024/).
14 Il censimento degli archivi sonori in queste regioni è stato realizzato a cura dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi nell’ambito di un più vasto progetto PON per la conservazione, valorizzazione e messa in rete del patrimonio immateriale della Basilicata e della Puglia, i cui risultati sono disponibili alla pagina https://www.viaggionellevocidelsud.it/it/index-standalone.html.
15 Da alcuni anni il Tavolo permanente pubblica un proprio sito, raggiungibile alla pagina https://sites.google.com/view/tavolopermanenteperlefontioral/home?authuser=0.
16 Anche tale nozione considera preliminarmente le caratteristiche fisiche dei documenti: «sotto l’aspetto fisico […] la fonte orale rientra nel più vasto ambito delle registrazioni sonore e degli audiovisivi […] mezzi cioè utilizzati per le realizzazioni di una pluralità di fonti concettualmente diverse». Più avanti, si precisa che: «sotto l’aspetto concettuale invece la fonte orale – in considerazione del suo processo di formazione – mantiene delle caratteristiche proprie, ancorché non univocamente codificate, che ne fanno una tipologia distinta, e a sua volta passibile di ulteriori articolazioni […] di cui è necessario tener conto ai fini di una adeguata descrizione». Da ciò, Carucci conclude che «sotto l’aspetto della descrizione, infine, le fonti orali si pongono in termini diversi rispetto alle fonti musicali, ai prodotti di editoria multimediale, ai documentari o ai film a soggetto o ai programmi televisivi […]. Nell’ambito di questa varia e articolata tipologia l’attenzione degli archivisti si focalizza sulla conservazione di quei prodotti che presentano caratteristiche assimilabili a quelle delle fonti documentarie».
17 La presente e tutte le seguenti citazioni dirette all’interno del paragrafo sono tratte dal Vademecum (Tavolo permanente per le fonti orali 2023, 27–8).
18 Ne è un esempio il sistema Archos Metarchivi utilizzato da alcuni Istituti della Rete facente capo all’Istituto nazionale Ferruccio Parri, consultabile a partire dalla pagina http://www.metarchivi.it/.
19 Un quadro d’insieme del programma PNRR Cultura è disponibile alla pagina https://digitallibrary.cultura.gov.it/pnrr-cultura/.
20 Documento programmatico che presenta visione, strategia e linee guida per la realizzazione dei progetti affidati all’attuazione della Digital Library, disponibile in pdf alla pagina https://digitallibrary.cultura.gov.it/pnrr-cultura/.
21 In Italia la materia è regolata dalla Legge n. 633 del 1941, Legge sul diritto d’autore.
22 Art. 122 del D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
23 Alcune delle urgenze maggiormente avvertite rispetto alla digitalizzazione delle fonti contemporanee sono state lucidamente illustrate da Marco De Nicolò (2023), presidente della SISSCO, nella relazione di apertura del Convegno Le strade del Vademecum. Riflessioni sul presente, prospettive per il futuro delle fonti orali (Roma, 27 ottobre 2023).
24 Non a caso, per la digitalizzazione di documenti sonori e audiovisivi si utilizza più propriamente la locuzione «riversamento sostitutivo», mentre il termine «riproduzione» indica più genericamente la produzione di un duplicato.